LA LEGGE 119/2017 DI PREVENZIONE VACCINALE: CONTENUTI E PROFILI DI CRITICITA’.
La legge 31 luglio 2017 n°119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017 n°73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, ha introdotto importanti novità nel settore delle vaccinazioni obbligatorie, con importanti riflessi soprattutto in campo sanitario e scolastico.
Schematicamente, possiamo evidenziare le principali novità introdotte dall’intervento legislativo di cui sopra nei seguenti punti:
– per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni: anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo B (queste obbligatorie in via permanente e somministrabili contestualmente in un’unica soluzione esavalente), anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella (obbligatorie sino a successiva valutazione, somministrabili con una vaccinazione c.d. quadrivalente);
– queste dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);
– le vaccinazioni sopra elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate a coloro che sono nati nel 2017, mentre per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita;
– tutte le vaccinazioni sono gratuite anche quando è necessario recuperare somministrazioni che non sono state effettuate in tempo;
– sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale e coloro che si trovino in specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di medicina generale o da pediatra di libera scelta.
Una delle novità più importanti ed oggetto di dibattito è quella concernente gli adempimenti per l’iscrizione a scuola: occorre infatti presentare, alternativamente, idonea documentazione comprovante l’effettuazioni delle vaccinazioni, idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino ovvero l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale, o copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda sanitaria locale. Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e solo successivamente presentare copia del libretto (in questo ultimo caso, entro il 18 marzo 2018 dovrà essere presentata documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione).
CONSEGUENZE INERENTI LA MANCATA VACCINAZIONE
Nell’ipotesi in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, si possono verificare due ipotesi a seconda dell’età del minore:
– da 0 a 6 anni non potranno accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia;
– da 6 a 16 anni potranno accedere a scuola.
In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; quest’ultima contatterà gli esercenti la responsabilità genitoriale per un appuntamento e un colloquio informativo indicando modalità e tempi entro cui effettuare le vaccinazioni prescritte.
Se tuttavia i genitori o i tutori non si presentano all’appuntamento oppure non provvedo, a seguito di colloquio informativo, a far somministrare il vaccino, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo.
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta che gli esercenti la responsabilità genitoriale si vedranno applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro in relazione alla gravità dell’inadempimento. Al fine di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, viene istituita presso il Ministero della Salute l’Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati tutti i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, oltre all’avviamento di iniziative didattiche di formazione ed educazione di alunni e studenti sul tema della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni.
PROFILI DI CRITICITA’
L’entrata in vigore della normativa sopra analizzata ha determinato l’emersione di un dibattito circa i profili di criticità della stessa, anche da un punto di vista meramente giuridico; più specificamente, alcuni esponenti ritengono che la legge di prevenzione vaccinale contenga alcuni punti di dubbia costituzionalità.
Innanzitutto, si fa leva sulla violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede disparità di trattamento tra scuole dell’infanzia e scuola dell’obbligo a fronte della identica fattispecie della mancata presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, oltre che una compressione della libertà di scelta in ordine a un trattamento sanitario, posto che spesso si assiste ad una inadeguatezza di informazione preventiva riguardo ai rischi connessi con la vaccinazione, in contrasto perciò anche con la normativa internazionale ed in particolare con il principio del libero ed informato consenso della persona interessata sancito dalla Convenzione di Oviedo.
Nondimeno rilevanti sono le critiche in ordine alla negazione dell’accesso al sistema educativo di istruzione e formazione in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta all’atto dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, oltre che la mancata previsione, a carico dello Stato, di un’equa indennità per il caso di danno derivante da malattia causalmente riconducibile alle nuove vaccinazioni obbligatorie.
All’uopo, preme tuttavia sottolineare come il decreto in analisi, secondo alcuni autori, rappresenta un equo contemperamento di interessi, tutti costituzionalmente garantiti; come anche asserito da autorevole voce dottrinale, “la salute è un diritto fondamentale dell’individuo ed un interesse della collettività, ma è anche il diritto fondamentale degli altri e non essere coinvolti in una epidemia, di fronte alla quale una misura come questa è condivisibile, a condizione che non ci siano rischi. Non credo che ciò si possa mettere a contrasto con l’interesse del singolo a frequentare la scuola, che è aperta a tutti nel limite di adempimenti richiesti nell’interesse altrui” (GIOVANNI MARIA FLICK, Presidente emerito della Corte Costituzionale).
Peraltro, la censura in ordine alla restrizione della libertà di scelta in ordine a un trattamento sanitario desta qualche perplessità, giacché l’art. 32 della Costituzione prevede l’obbligatorietà del trattamento sanitario se disposto dalla legge, la quale, in questo caso, è presente e validamente efficace sul territorio italiano.
PROFILI COMPARATISTICI
Il tema delle vaccinazioni obbligatorie è fortemente oggetto di attualità non solo nel panorama italiano, bensì anche negli ordinamenti d’Oltralpe.
In Francia, il Ministro della Salute Agnes Buzyn ha confermato che dal primo gennaio 2018 diventeranno obbligatori undici vaccini, per scongiurare il rischio che il 15% dei bambini non vaccinati possano mettere in pericolo gli altri favorendo l’insorgenza di epidemie. Attualmente, infatti, la legge francese rende obbligatori solamente i vaccini contro la poliomelite, il tetano e la difterite; lo Stato dunque imporrà gli otto vaccini che per il momento sono solamente raccomandati, e i genitori recalcitranti rischieranno di incorrere finanche in pene detentive oltre che pecuniarie.
La Germania sta inoltre lavorando ad una legge per introdurre una multa fino ad euro 2.500,00 per chi non vaccina i figli: il Ministro Hermann Grohe ha dichiarato recentemente che tale provvedimento si è reso necessario a causa di una epidemia di morbillo che ha cagionato la morte di una donna. La nuova legge dovrebbe altresì prevedere l’obbligatorietà per i genitori di bambini frequentanti gli asili di presentazione del certificato medico attestante la vaccinazione, a pena di espulsione del figlio dal nido. Tali evoluzioni dimostrano, anche a livello comparatistico, come la preoccupazione verso eventuali epidemie cagionate da malattie che possono essere efficacemente controllate con una vaccinazione massiva è estremamente elevata in Europa, e ciò induce gli organi legislativi nazionali ad adottare forme di tutela urgenti per prevenire il rischio di contagio.
DANNO DA VACCINAZIONE: POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E NAZIONALE
Da ultimo, a conclusione della disamina in materia di vaccinazioni obbligatorie, pare opportuno sottolineare il recente e alquanto discusso revirement della giurisprudenza comunitaria relativamente al controverso aspetto della causalità vaccinale.
Il caso riguardava il danno subito da un cittadino francese il quale, dopo la somministrazione, tra la fine del 1998 e la prima metà del 1999, di un ciclo di inoculazioni dirette ad immunizzarlo dall’epatite B prodotte da una nota casa farmaceutica, aveva iniziato ad accusare diversi disturbi quali la sclerosi multipla che avevano portato al suo decesso quasi undici anni dopo. La sentenza della Corte d’Appello di Parigi negava l’esistenza di un nesso di causalità tra la malattia ed il vaccino e pertanto i familiari decidevano di adire la Corte di Cassazione, che a sua volta sottoponeva la questione alla Corte di Giustizia dell’Ue. A tal riguardo, la Corte stabiliva che in mancanza di prove certe ed inconfutabili, il giudice è autorizzato a concludere che sussiste un difetto del vaccino ed un nesso di causalità tra questo e la malattia sulla base di un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, qualora tali indizi consentano di ritenere con un elevato grado di probabilità che una simile conclusione corrisponda alla realtà. In altre parole, la Corte si è pronunciata nel senso in cui non è necessaria una prova scientifica per stabilire il nesso tra vaccino e malattia, ma una serie di indizi che, nel caso de quo, erano dati, tra l’altro, dal perfetto stato di salute del danneggiato in epoca antecedente al vaccino (Corte di Giustizia UE, sezione II, sentenza 26.06.2017, Causa C-621/15).
La Corte tuttavia conclude limitando l’estensione della propria presa di posizione, ed affermando che un “simile mezzo di prova può solo riguardare presunzioni che: a) siano basate su prove sia rilevanti sia sufficientemente rigorose per sostenere quanto dedotto, b) siano relative, c) non
limitino indebitamente la libera valutazione delle prove da parte del giudice nazionale, d) non impediscano ai giudici nazionali di tenere in debita considerazione qualsiasi ricerca medica rilevante”.
Tale arresto giurisprudenziale è destinato ad avere importanti riflessi anche sul piano nazionale, giacché, secondo l’interpretazione della materia offerta dai giudici comunitari, in mancanza di consenso scientifico, il difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il difetto medesimo e la patologia insorta, possono essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti. Giova tuttavia sottolineare, infine, come la locale giurisprudenza di legittimità non sembra aver recepito tale orientamento, giacché, come anche statuito in recenti pronunce, ai fini dell’indennizzo ex legge n°210/1992, grava sull’interessato la prova del nesso causale tra l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, ord. 25 luglio 2017 n°18358). Il diktat della Suprema Corte non lascia pertanto adito ad interpretazioni fuorvianti, in quanto, ai fini di un ristoro quale è l’indennizzo conseguente al danno da vaccinazione obbligatoria, occorre dimostrare il nesso eziologico alla luce di risultanze di natura scientifica e non tramite elementi indiziari.