1. RIstrutturare casa

Tu e la tua famiglia vivete ormai da oltre un ventennio in un vecchio immobile.

Ora ti sei reso conto che mettere mano alla tua abitazione per modernizzarla e renderla più efficiente le funzionalità è una spesa che non puoi più rimandare.

Nell’ultimo anno hai sentito moltissimi amici e conoscenti parlare del cosiddetto “Superbonus”.

Forse puoi dare nuova vita alla tua vecchia casa senza essere sobbarcato di spese che faresti fatica a sostenere.

Prima di stipulare il contratto di appalto per ristrutturare il tuo immobile, verifica di avere i requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg)

Ebbene, in questo articolo cercheremo di capire cos’è davvero il Superbonus, in cosa consiste, quando si può ricorrere ad esso e con che modalità.

2. Di che cosa si tratta

Il Superbonus è un’agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 ( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg ) , che eleva al 110 % l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi su immobili in merito all’efficienza energetica, ad opere antisismiche, all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione era stata originariamente stabilita per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021 e solo successivamente prorogata sino al 31.12.2023.

Può applicarsi agli edifici più disparati, di natura condominiale ovvero di proprietà esclusiva di privati, immobili di proprietà di Onlus ovvero, ancora, di associazioni sportive.

2. Quali sono gli interventi che possono beneficiarne

Vista la natura del Superbonus del 110 % ed il suo fine – quello di incentivare le ristrutturazioni degli immobili in un’ottica di risparmio energetico e tutela ambientale – possono beneficiare dell’agevolazione interventi trainanti sull’immobile quali, per esempio:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri dell’edificio
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  • interventi antisismici

comprese le spese per migliorie eseguite unitamente ad almeno uno degli interventi principali sopra descritti.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di interventi per l’efficientamento energetico, per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

E’ possibile usufruire delle detrazioni di cui al Superbonus anche nel caso di soli interventi secondari quali quelli di cui sopra, nell’ipotesi in cui ci si trovi nell’impossibilità di eseguire interventi principali a causa di limitazioni derivanti dal codice dei beni culturali, del paesaggio ovvero dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

3. Quale è il tetto di spesa

Il Decreto Rilancio ha stabilito dei limiti di spesa per le opere realizzabili.

Nello specifico, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:

  • € 30.000,00 per gli edifici unifamigliari/autonomi
  • € 20.000,00 per unità abitativa nei condomini composti da 2 a 8 unità
  • € 15.000,00 per ciascuna unità abitativa negli edifici con più di 8 unità.

Per quanto concerne, invece, gli interventi di isolamento termico:

  • € 50.000,00 per gli edifici unifamigliari/autonomi
  • € 40.000,00 per ciascuna unità immobiliare nei condomini composti da un numero di unità compreso tra 2 e 8
  • € 30.000,00 per ciascuna unità nei condomini composti da più di 8 unità abitative.

Prima di stipulare il contratto di appalto per ristrutturare il tuo immobile, occorre verificare l’essitenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio ( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg) occorre effettuare una valutazione completa per verificare i requisiti del Superbonus.

4. Studio preliminare di fattibilità

Il così detto  “studio di fattibilità” e consiste in un’accurata analisi dello stato dell’immobile e dei suoi impianti, al fine di stabilire quali siano gli interventi più opportuni suscettibii di detrazione fiscale.

E’ evidente che uno studio di questo genere abbia anch’esso un costo che potrebbe essere tutt’altro che contenuto.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la circolare n. 480 del 2021 con la quale ha specificato che lo studio di fattibilità debba in ogni caso essere riconosciuto al professionista da parte del contribuente che lo ha richiesto.

Ove, poi, all’esito del predetto studio, il committente, valutata positivamente la sussistenza dei presupposti richiesti dal Decreto Rilancio, decida di accedere al Superbonus, i compensi e le spese relativi alla fase preliminare di studio possono essere a loro volta oggetto delle agevolazioni fiscali, tanto quanto la successiva fase progettuale e tecnica.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 % da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, il contribuente può optare per un contributo anticipato consistente in un vero e proprio sconto praticato dai fornitori di beni o servizi – c.d. sconto in fattura – ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante, che può essere disposta in favore dei fornitori, degli istituti di credito ovvero di altri soggetti.

 

Avv. Lucia Pozzi